Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - destinazione della cosa comune - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017
Occupazione stabile e pressoché integrale di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un "volume tecnico" dell'edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017