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comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27094 del 15/11/2017

Condominio negli edifici - Supercondominio - Momento costitutivo - "Ipso iure ed facto" - Configurabilità - Approvazione assembleare - Necessità - Esclusione - Condizioni - Pluralità di edifici condominiali - Impianti e servizi collegati a ciascuno dei fabbricati da vincolo di accessorietà necessaria - Appartenenza "pro quota" a ciascuno dei proprietari dei singoli edifici.

Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere "ipso iure et facto", se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27094 del 15/11/2017

 CONDOMINIO

SUPERCONDOMINIO