Danni alle parti comuni causati da singolo condomino - Obbligo di risponderne nei confronti degli altri condomini - Sussistenza - Riconoscimento o accertamento giudiziale della responsabilità - Necessità -Fondamento.
Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all'esito di un accertamento giudiziale, non potendo l'assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26360 del 07/11/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
26360
2017