Comunione di una strada vicinale nata ex collatione privatorum agrorum - scioglimento per il venir meno della destinazione o per non uso - esclusione.
La comunione di una strada la cui nascita derivi ex collatione privatorum agrorum in base ai fatti obiettivi del distacco del sedime dal terreno dei fondi latistanti, nonché del suo conferimento allo scopo di dare accesso ai fondi medesimi, non può cessare di esistere per il solo venir meno dell'indicata destinazione, o per non uso, essendo a tal fine necessario, come per ogni altra comunione, una pronuncia dell'autorità giudiziaria o una convenzione tra i comunisti o l'acquisto per usucapione ad opera di uno o più dei proprietari dei predetti fondi. ( Conf 2596/80, mass n 406342).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990