Divisione in natura - immobili non divisibili - attribuzione unitaria o vendita, ex art. 720 cod. Civ. - esigenze della programmazione del territorio - irrilevanza.
In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all'indivisibilità di un fondo (ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 cod. civ.) non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l'amministrazione non è in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 21/03/1987