Comunioni coattive (cose indivisibili) - impedimento ex art. 1112 cod. Civ. - configurabilità - condizioni.
In tema di scioglimento della comunione per la configurazione dello impedimento sancito dall'art. 1112 cod. civ., occorre che l'elemento volitivo si integri con quello oggettivo, in quanto lo scioglimento, che si attua normalmente con l'attribuzione ai partecipanti di porzioni materiali della cosa comune (art. 1114 cod. civ.), può essere escluso dalla volontà dei comunisti di imprimere a tale cosa una determinata caratteristica d'uso solo quando siffatta volizione trovi attuazione in una situazione materiale che venendo meno con la divisione determini la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 17/06/1983