Destinazione della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Cass. n. 18038/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Destinazione della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione.
CONDOMINIO
EDIFICI
PARTI COMUNI
La destinazione della cosa comune - che, a norma dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione non può alterare, divenendo altrimenti illecito l'uso del bene - dev'essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, elementi giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi ed elementi di fatto, quali le caratteristiche della cosa. In particolare, in mancanza di accordo unanime o di deliberazione maggioritaria circa l'uso delle parti comuni, la destinazione di queste ultime, rilevante ai fini del divieto di alterazione ex art. 1102 cit., può risultare anche dalla pratica costante e senza contrasti dei condomini e, cioè, dall'uso ultimo voluto e realizzato dai partecipanti alla comunione, che il giudice di merito deve accertare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020 (Rv. 658947 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102