Assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - legittimazione - Cass. n. 17294/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - legittimazione - Condomini assenti o dissenzienti - Presupposti legittimanti l'impugnazione - Deduzione di uno specifico interesse, diverso da quello alla rimozione dell'atto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CONDOMINIO
ASSEMBLEA
DELIBERAZIONI
IMPUGNAZIONI
In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17294 del 19/08/2020 (Rv. 658893 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_100,