Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Cass. n. 16337/2020
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Condominio minimo - Funzionamento dell'assemblea - Quote differenti dei partecipanti - Delibere che richiedono l'approvazione ad opera della maggioranza degli intervenuti - Impossibilità di far ricorso al criterio maggioritario - Conseguenze.
CONDOMINIO
ASSEMBLEA
FUNZIONAMENTO
Nell'ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16337 del 30/07/2020 (Rv. 658749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1135