Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione – Cass. n. 3847/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Impugnabilità - Mancata impugnazione - Conseguenze.
Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021 (Rv. 660701 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137