Contributi e spese condominiali – Cass. n. 3043/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - provvedimenti per le spese - deliberazione dell'assemblea - Approvazione del rendiconto consuntivo - Contestuale decisione sull'impiego degli attivi di gestione derivanti da locazione di parti comuni - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, non inficia la validità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che, in essa, si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; tale decisione, infatti, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione alle spese.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3043 del 09/02/2021 (Rv. 660351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1109