Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio – Cass. n. 35576/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio - Contestuale possibilità per un singolo condominio di agire a tutela del medesimo diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Intervento in appello del singolo condomino - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 344 c.p.c. - Esclusione.
La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35576 del 19/11/2021 (Rv. 662900 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344