Godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario – Cass. n. 35210/2021
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - in genere - Godimento esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario - Scioglimento della comunione - Assegnazione ad altro condividente - Mancato rilascio del bene - Conseguenze - Diritto dell'assegnatario a conseguire i frutti successivi alla sentenza di primo grado derivanti dalla mancata disponibilità del bene - Sussistenza - Fondamento.
Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35210 del 18/11/2021 (Rv. 663262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0820, Cod_Proc_Civ_art_282