Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Cessazione dall'incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento.
L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713
Corte
Cassazione
40134
2021