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Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante – Cass. n. 40134/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Cessazione dall'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Riparto dell'onere della prova.

 

È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi di fatti impeditivi o estintivi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1713

 

Corte

Cassazione

40134

2021