Funzione di isolamento e protezione dell'alloggio sottostante – Cass. n. 6114/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - sottotetti, soffitti, solai - Sottotetto di un edificio - Funzione di isolamento e protezione dell'alloggio sottostante - Instaurazione di rapporto di accessorietà e dipendenza - Conseguenze - Possibilità di una sua separazione senza alterare il rapporto di complementarietà dell'insieme - Esclusione - Effetti - Inconfigurabilità del possesso "ad usucapionem" dello stesso dal proprietario di altro immobile.
Il sottotetto di un edificio che assolva all'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarietà dell'insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso "ad usucapionem" dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6114 del 24/02/2022 (Rv. 663799 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_1117