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Area posta a strapiombo sulla scogliera – Cass. n. 7223/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - in genere - Scogliera su cui si rifrange il mare e area soprastante ad essa - Natura demaniale - Sussistenza - Fondamento - Rilevanza della natura del terreno - Esclusione.

 

L'area posta a strapiombo sulla scogliera lungo la quale si infrange il mare appartiene al demanio marittimo in quanto diuturnamente assoggettata alle onde del mare e alle maree, assumendo rilievo non già la natura del terreno (spiaggia con o senza arenile o scogliera), bensì il suo coinvolgimento dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7223 del 04/03/2022 (Rv. 664189 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0822

 

Corte

Cassazione

7223

2022