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Obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali – Cass. n. 15302/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di manutenzione (ripartizione) - Condominio - Transazione - Spese necessarie alle parti comuni - Rapporti con terzi - Vincolatività per i condomini - Fondamento.

 

L'obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall'assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell'efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall'assemblea vincolanti per tutti i condomini e dovendo questi ultimi sostenere "pro quota" le spese necessarie alle parti comuni.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15302 del 13/05/2022 (Rv. 664796 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1139

 

Corte

Cassazione

15302

2022