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Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l'esercizio di parti e servizi comuni – Cass. n. 16613/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Condominio - Amministratore - Diritto di riscossione dei contributi per la manutenzione e l'esercizio di parti e servizi comuni - Nei confronti del solo proprietario o titolare di diritto reale delle singole unità immobiliari - Conseguenze - Esclusione di azione diretta verso coniuge assegnatario di abitazione familiare - Fondamento.

 

L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento "sui generis".

Corte d Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16613 del 23/05/2022 (Rv. 665046 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1123, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_0155, Cod_Civ_art_0337

 

Corte

Cassazione

16613

2022