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Equivalenza del prezzo indicato in delibera all'importo del fondo speciale – Cass. n. 16853/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Condominio - Opere di manutenzione straordinaria dell'edificio - Contenuto della delibera - Indicazione in essa del prezzo dei lavori - Necessità - Equivalenza del prezzo indicato in delibera all'importo del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. - Possibilità di trarre implicitamente da quest'ultimo l'ammontare delle spese necessarie - Esclusione.

 

In tema di condominio, i'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio; è, dunque, dal testo di tale deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall'importo del fondo in concreto costituito quale sia l'ammontare delle spese necessarie.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022 (Rv. 665048 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1135

 

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Cassazione

16953

2022