Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio – Cass. n. 3192/2023
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Delibera di autorizzazione all'esercizio di un'azione giudiziaria o alla prosecuzione di un giudizio tra il condominio e il singolo condòmino - Conseguenze - Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio - Diritto a partecipare all'assemblea - Esclusione - Diritto di impugnare la delibera assembleare - Esclusione.
In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023 (Rv. 666856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1137