Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell'amministratore - Necessità - Esclusione.
La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edifico, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5319 del 21/02/2023 (Rv. 667008 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1129
Corte
Cassazione
5319
2023