Striscia di terreno in comproprietà lungo il confine - Strada interpoderale - Imposizione di fatto di una servitù di passaggio a favore di un fondo diverso da quelli confinanti - Ammissibilità - Esclusione.
Nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1710 del 16/01/2024 (Rv. 670132-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1058