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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024 (Rv. 669933-01)

Condominio - Riforma ex lege n. 220 del 2012 - Decreto di revoca amministratore condominiale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024 (Rv. 669933-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129