Condominio negli edifici (nozione, Distinzioni) - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024 (Rv. 669990-02)
Costituzione - deliberazioni - in genere Supercondominio - Assemblea - Individuazione dei partecipanti - Determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo - Criteri.
All'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del 25/01/2024 (Rv. 669990-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1117_2