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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-02)

Opposizione a decreto ingiuntivo -per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione e approvazione della spesa su cui il decreto è fondato - Pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario - Riunione - Fondamento.

La causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, laddove pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_039