Rappresentanza giudiziale del condominio - esecuzione forzata - precetto - sottoscrizione - legittimazione dell'amministratore - Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento.
Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1138