fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1513 del 24/01/2014
ammissione al passivo Concordato preventivo con cessione di beni - Credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori - Credito sorto "in occasione" della procedura concordataria - Prededucibilità x art. 111, secondo comma, legge fall. - Fondamento.
Il credito del proprietario di locali occupati "sine titulo" da beni ceduti dal debitore ai creditori nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni è un credito prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), in quanto sorto «in occasione» della procedura. Invero, tale credito si caratterizza, da un lato, per l'elemento cronologico, essendo sorto in quanto i beni, a suo tempo collocati nei locali, sono stati ivi mantenuti dal liquidatore giudiziale anche a seguito dell'apertura della procedura concordataria; e, dall'altro, per un (implicito) elemento soggettivo, consistente nella sua riferibilità agli organi della procedura (il liquidatore, che avrebbe dovuto procedere alla loro liquidazione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1513 del 24/01/2014