concordato preventivo - approvazione - voto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10112 del 09/05/2014
Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10112 del 09/05/2014
In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, legge fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10112 del 09/05/2014