Skip to main content

fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 17208/2014

Stato di insolvenza - Conoscenza da parte della banca convenuta - Prova - Esame dei bilanci ed affermata solvibilità del cliente - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17208 del 29/07/2014

In tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la "scientia decoctionis" della prima non può escludersi solo perchè, in sede di concessione o di rinnovo di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare - per scongiurare analisi funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da eventuali revocatorie - se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17208 del 29/07/2014

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

17208 

2014