fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16107 del 14/07/2014
Cessazione dell'attività di impresa - "Dies a quo" - Accertamento da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16107 del 14/07/2014
Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 legge fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva revocato il fallimento dell'imprenditore sul presupposto che l'intervenuto pagamento di debiti pregressi in epoca successiva alla cancellazione dal registro delle imprese e la permanenza su di un sito internet del marchio della ditta non fossero elementi sufficienti al fine di dimostrare la continuazione dell'attività imprenditoriale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16107 del 14/07/2014