Rivalutazione sui crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento - Limite - Definitività dello stato passivo - Interessi sui crediti di lavoro - Limite - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16927 del 24/07/2014
Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall., sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16927 del 24/07/2014