Concessione di termine al debitore - Inammissibilità dichiarata per altre ragioni - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 04/06/2014
In tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, primo comma, legge fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l'obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall'art. 161 legge fall. Ne consegue che l'assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell'inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 04/06/2014