fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - integrazione dei poteri per transazioni, rinunce, ricognizione di diritti di terzi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 09/06/2014
Fallimento in estensione ex art. 147, quarto comma, legge fall. - Azione proposta dal curatore - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 09/06/2014
Per la promozione del fallimento in estensione il curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato atteso che, a seguito del notevole ridimensionamento del ruolo del giudice delegato operato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente a questi spettante, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, evidentemente non necessaria allorché detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge, come appunto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147, quarto comma, legge fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 09/06/2014