Skip to main content

fallimento‭ ‬-‭ ‬organi preposti al fallimento‭ ‬-‭ ‬curatore‭ ‬-‭ ‬poteri‭ ‬-‭ ‬integrazione dei poteri per transazioni,‭ ‬rinunce,‭ ‬ricognizione di diritti di terzi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12947‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭

Fallimento in estensione ex art.‭ ‬147,‭ ‬quarto comma,‭ ‬legge fall.‭ ‬-‭ ‬Azione proposta dal curatore‭ ‬-‭ ‬Autorizzazione del giudice delegato‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12947‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭


Per la promozione del fallimento in estensione il curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato atteso che,‭ ‬a seguito del notevole ridimensionamento del ruolo del giudice delegato operato dal d.lgs.‭ ‬9‭ ‬gennaio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬5,‭ ‬la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente a questi spettante,‭ ‬ma deve,‭ ‬al contrario,‭ ‬ritenersi una scelta del curatore,‭ ‬rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità‭ (‬e non anche del merito‭) ‬dell'iniziativa,‭ ‬evidentemente non necessaria allorché detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge,‭ ‬come appunto nell'ipotesi disciplinata dall'art.‭ ‬147,‭ ‬quarto comma,‭ ‬legge fall.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12947‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭