fallimento - società e consorzi - organi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13378 del 12/06/2014
Azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 146 legge fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data in cui risulta l'insufficienza patrimoniale - Presunzione "iuris tantum" di corrispondenza con la dichiarazione di fallimento - Fattispecie in tema di controllo.
società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - verso i creditori sociali - In genere. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13378 del 12/06/2014
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul presupposto che l'ammissione della società controllante all'amministrazione controllata non fosse sufficiente a vincere la menzionata presunzione, in quanto, da un lato, la diversità soggettiva tra le due società impediva di ritenere automaticamente estensibili alla controllata le difficoltà economiche della controllante e, dall'altro, il presupposto oggettivo dell'amministrazione controllata, cioè la temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni, è concetto diverso dallo stato di insolvenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13378 del 12/06/2014