effetti - sui rapporti preesistenti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014
Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito del fallito - Quietanza rilasciata da quest'ultimo - Valore confessorio nei confronti del fallimento - Esclusione - Valore di documento probatorio del pagamento - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014
113053 obbligazioni adempimento - pagamento - quietanza - In genere.
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21258 del 08/10/2014