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effetti‭ ‬-‭ ‬sui rapporti preesistenti‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬21258‭ ‬del‭ ‬08/10/2014

Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito del fallito‭ ‬-‭ ‬Quietanza rilasciata da quest'ultimo‭ ‬-‭ ‬Valore confessorio nei confronti del fallimento‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Valore di documento probatorio del pagamento‭ ‬-‭ ‬Configurabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬21258‭ ‬del‭ ‬08/10/2014


113053‭ ‬obbligazioni adempimento‭ ‬-‭ ‬pagamento‭ ‬-‭ ‬quietanza‭ ‬-‭ ‬In genere.
La quietanza,‭ ‬rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento,‭ ‬ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art.‭ ‬2735‭ ‬cod.‭ ‬civ.,‭ ‬e,‭ ‬come tale,‭ ‬solleva il debitore dal relativo onere probatorio,‭ ‬vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso,‭ ‬se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti,‭ ‬anche in senso processuale,‭ ‬l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione,‭ ‬la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale,‭ ‬ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento,‭ ‬apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo,‭ ‬atteso che il‭ ‬curatore,‭ ‬pur ponendosi,‭ ‬nell'esercizio del diritto del fallito,‭ ‬nella stessa posizione di quest'ultimo,‭ ‬è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬21258‭ ‬del‭ ‬08/10/2014