effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 20810/2014
Rimesse in conto corrente bancario - Carattere solutorio - Contestazione - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Possibilità della suddetta contestazione anche in appello - Modalità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20810 del 02/10/2014
Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, la negazione della natura solutoria di quelle impugnate non integra un'eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, la cui mancanza, quindi, può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed eccepita anche in sede di gravame, sempre che le circostanze da cui risulti emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali e la relativa deduzione, in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza appellata, sia contenuta nel relativo atto d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20810 del 02/10/2014