Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015
In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015