Copia autentica del decreto impugnato - Produzione - Fino alla chiusura del contraddittorio - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18253 del 17/09/2015
In tema di opposizione allo stato passivo, il deposito della copia autentica del decreto impugnato può effettuarsi in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, fino alla chiusura del contradditorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione, sicché la sua mancata produzione contestualmente all'atto oppositivo non costituisce causa di improcedibilità del procedimento, il quale, benché di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, non trovando, quindi, applicazione la disciplina di cui agli art. 339 e ss. c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18253 del 17/09/2015