Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
Liquidazione di acconto sul compenso - Ricorso straordinario per cassazione proposto dal P.M. - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
In tema di concordato preventivo, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione (nella specie, peraltro, proposto dal P.M., privo della titolarità del relativo potere, giusta quanto desumibile dagli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c.) avverso il decreto con cui il tribunale conceda un acconto richiesto dal commissario giudiziale, trattandosi di provvedimento, di carattere discrezionale, che interviene in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, sicché non assume efficacia di cosa giudicata, né può pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015