Rapporto di agenzia stipulato dalla fallita con società di persone - Indennità di fine rapporto - Natura privilegiata del credito - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015
Il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall'art. 2751 bis, n. 3, c.c., è applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l'attività propria dell'agente qualora sia accertato, in concreto, che quest'ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015