Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio – Cass. n. 9936/2015
Contemporanea pendenza di procedura fallimentare e di concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 48 cod. proc. civ. - Sussistenza - Sospensione del processo di reclamo - Necessità - Sospensione della sola questione di competenza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015
Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 cod. proc. civ. e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015
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