Reclamo - Accertamento dello stato di insolvenza - Fatti diversi da quelli posti a base della dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Limiti - Risultanze non contestate dello stato passivo - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10952 del 27/05/2015
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10952 del 27/05/2015