Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13090 del 24/06/2015
Cessione di credito ipotecario con accollo non liberatorio del cedente - Fallimento del cedente - Insinuazione al passivo del credito in via chirografaria - Sopravvenuta risoluzione della cessione - Retrocessione del bene ipotecato nel patrimonio del fallito - Domanda tardiva volta a far valere la prelazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13090 del 24/06/2015
E' ammissibile la domanda tardiva con la quale il cessionario di un credito garantito da ipoteca, ceduto unitamente all'azienda con accollo non liberatorio del cedente e già ammesso al passivo del fallimento di quest'ultimo in via chirografaria, chieda l'ammissione dello stesso credito in privilegio ipotecario a seguito della risoluzione del contratto di cessione dell'azienda e della conseguente retrocessione del bene immobile su cui grava il diritto di prelazione nel patrimonio dell'imprenditore fallito. Invero, trova applicazione in via analogica il principio secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuove ipotesi di crediti privilegiati, quest'ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l'approvazione dello stato passivo e fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo, con le forme dell'insinuazione ex art. 101 legge fall.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13090 del 24/06/2015