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Illegittimita' costituzionale dell’articolo 144, quarto comma

Illegittimita' costituzionale dell’articolo 144, quarto comma, del Rd 267/42  - Riabilitazione del fallito -Termine per il reclamo

Illegittimità costituzionale dell’articolo 144, quarto comma, del Rd 267/42  - Riabilitazione del fallito -Termine per il reclamo (Corte costituzionale – sentenza 8-15 luglio 2004, n. 224)

Corte costituzionale – sentenza 8-15 luglio 2004, n. 224

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 29 agosto 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 144, secondo comma (recte: articolo 144, quarto comma), del Rd 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre il reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale che provvede sulla istanza di riabilitazione decorre dalla data dell’affissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione.

Premesso di doversi pronunciare sulla ammissibilità di un reclamo, proposto oltre il quindicesimo giorno dalla affissione, avverso una sentenza mai comunicata all’interessato, il rimettente ricorda che altre norme della legge fallimentare, che – come quella impugnata – ricollegavano il decorso di termini decadenziali alla affissione del provvedimento, sono state dichiarate illegittime in quanto lesive del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. Ritiene perciò non «razionalmente giustificata» la sopravvivenza della norma censurata, evidentemente contrastante con i medesimi parametri.

Considerato in diritto

1. La Corte di appello di Genova dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 144, quarto comma, del Rd 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla data di affissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione.

2. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso che l’erronea indicazione della norma censurata ridondi in vizio dell’ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente (ex multis: ordinanze 415 e 60/2002).

E nella specie non è dubbio, anche per i puntuali e numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati nel testo dell’ordinanza a conforto della tesi dell’incostituzionalità della disciplina censurata, che il riferimento al secondo comma anziché al quarto comma dell’articolo 144 del Rd 267/42 costituisca un mero lapsus calami.

3. Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte, scrutinando altre norme della legge fallimentare, ha affermato che la scelta dell’affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l’impugnazione stessa (sentenze 273/87 e 153/80), risultando priva, invece, di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore (sentenze 211/01, 152 e 151/80, 255/74). Ciò in quanto l’affissione determina una mera presunzione legale, peraltro insuperabile, di conoscenza dell’atto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l’individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell’atto stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.

Condizioni, queste ultime, che di certo non ricorrono nella fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, atteso che la legittimazione a proporre il reclamo spetta solamente a soggetti individuati, per avere partecipato al giudizio dinanzi al tribunale, ed ai quali la sentenza va comunicata, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile.

La norma stessa risulta perciò lesiva del diritto di difesa del reclamante, nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo decorre dall’affissione invece che dalla comunicazione della sentenza ed in tali termini va dichiarata costituzionalmente illegittima.

PQM

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 144, quarto comma, del Rd 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.