Nuovi adempimenti fiscali
Fallimentare - Nuovi adempimenti fiscali. Le scadenze per i curatori fallimentari (art. 5 D.P.R. 435/01 G.U. n. 292 del 17-12-01)"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
Capo I DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 443, che disciplina la possibilita' di computare un credito I.V.A.
in detrazione in un periodo di imposta successivo, a seguito di
provvedimento di diniego del rimborso I.V.A. con contestuale
riconoscimento del relativo credito;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e di
redditi diversi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e la
disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, il quale stabilisce le disposizioni tributarie non penali
relative alle violazioni in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di
alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo
1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra
l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti
giuridici, i poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, nonche' l'articolo 62 del
medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra
l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le
funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate
alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300
del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia rappresenta
e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano
attribuiti ad altri organi, nonche' l'articolo 73 del medesimo
decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le
funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono
esercitate dalle Agenzie;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001,
con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di
avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del
predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visti gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente;
Attesa l'esigenza di conoscere anticipatamente rispetto alla data
di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., e cioe' entro
febbraio di ciascun anno, i dati relativi all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente al fine di
ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 luglio 2001 e
19 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di seguito
denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i
commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del
valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I
provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i
modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli
cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture
contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici
comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio
al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto), gia' modificato dall'art.
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposta sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati
entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
imposta non coincidente con l'anno solare, per le
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli
di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4,
comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli
articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il
15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o
di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di
altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
presso i quali esiste un organo di controllo, e'
sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo
costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione
e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente degli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"Art. 34 (Attivita). - 1. - 3. (Omissis).
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.".
"Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che erogano i
redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei
propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano
assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la
scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
con le modalita' di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale
consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui
alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.".
Art. 2. Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31
luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3:
a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello
di chiusura del periodo di imposta;
b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.";
b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.";
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere
integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che
abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque,
di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per
il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di
sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.".
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, gia'
modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come
ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Termini per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in
via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3:
a) per il tramite di una banca o di un ufficio della
Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta;
b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del
decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
4. Abrogato.
4-bis. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi
dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui
all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche presentano la dichiarazione
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente degli articoli 6 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi":
"Art. 6 (Dichiarazioni delle societa' semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le
associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso
articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti
dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute
dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni
prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
dell'art. 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato
patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le
rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la
determinazione dell'imponibile devono essere indicati in
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai
soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria,
nonche' alle societa' semplici e alle societa' ed
associazioni ad esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei
sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal
decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
all'ufficio competente.".
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Abrogato).".
Art. 3. Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione
delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di
una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.
secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti
con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione
unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, di cui all'articolo 4 puo' essere inclusa nella
dichiarazione unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli
enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui
all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella
unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle
entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis
e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone
fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui
all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di
settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui
al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico Internet
ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente
rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione
in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al
gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano
appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le
societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis,
non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via
telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica
direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero
tramite un incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via
telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano
soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati
dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento
dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse
gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla
presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere
presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o
altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di
spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non
richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti
di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via
telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o
dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche',
entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via
telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a
quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1
e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via
telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque
mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per
le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi
dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano
in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un
apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la
presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato
dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche
direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la
dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di
cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e
redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della
dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle
quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa
riproduzione su modello conforme a quello approvato con il
provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero
dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento
del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso
spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse
nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. La misura del compenso e' determinata tenendo conto
dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive
delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica
l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i
decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e
i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 73, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto":
"Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - (Omissis).
Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che le
dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate
dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio
domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli
articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per
l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa'
controllante e dalle societa' controllate, al netto delle
eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche
dall'ente o societa' controllante, devono essere presentate
anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa'
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le
responsabilita' delle societa' stesse. Si considera
controllata la societa' le cui azioni o quote sono
possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio
dell'anno solare precedente.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 87, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante "testo unico delle imposte sui
redditi":
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 43-ter,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito":
"Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo).- 1.-3. (Omissis).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate: si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' o agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 32 del
decreto legislativo n. 241 del 1997:
"Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.".
- Per il riferimento all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota
all'art. 2.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973:
"Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto). - 1. I sostituti d'imposta ed i soggetti
comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la
dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono
trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole
finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio'
necessario, adottando specifiche misure individuate nelle
convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte
ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi
designati come responsabili o incaricati ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al
comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altresi', le
modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione
l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso
relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al
precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi
alle dichiarazioni.
Art. 4.Dichiarazione dei sostituti d'imposta
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata
dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,
sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli
altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa
a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli
altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma
corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel
modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate,
l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e
sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.
600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli
ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e
assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via
telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli
fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle
operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica
effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli
effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di
cui al comma 1.";
c) dopo il comma 4 e' inserito seguente:
"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di
imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al
comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.";
d) il comma 6 e' soppresso;
e) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante
appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le
rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con
il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso
delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto
anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli
enti e casse previdenziali.".
Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, gia'
modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come
ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione dei sostituti
d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute
alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai
sensi di specifiche disposizioni normative, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), relativa a tutti i percipienti, redatta in
conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui
all'art. 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni
previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il
31 ottobre di ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il Segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a Statuto
speciale, con i presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
- Il titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 reca disposizioni in materia di
"Ritenute alla fonte".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro
dipendente). - 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art.
87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni
indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le
persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche'
il condominio quale sostituto d'imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13,
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo
unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui
compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a
norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di
autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e
con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Comma abrogato).";
"Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1.1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del
pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi,
determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento.
2. (Abrogato).";
"Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi). - 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per
cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto
d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore
di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata
al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico,
concernente tassazione separata. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate,
nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a L. 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di
maggiori compensi.
I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi
corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.";
"Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento
d'affari). - I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o
dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura
fissata dall'art. 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata
successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta
relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei
termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e'
commisurata all'intero ammontare delle provvigioni
percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di
agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che
precedono.
Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati i
criteri, i termini e le modalita' per la presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di
dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria
da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto
essere effettuata.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.";
"Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di
conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e
continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi providenziali e
assistenziali, compresi quelli a carico del datore di
lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 7-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti
a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica
anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare
complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle
ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli
altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8,
comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse
previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le relative
modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi
di elaborazione automatica, sono consegnati agli
interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti
ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in
caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi
di cui all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni".
Art. 5. Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si
tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico
Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.".
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, gia' modificato dall'art. 1, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo unico delle imposte sui redditi":
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata) - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".
Art. 6.Dichiarazione nei casi di trasformazione di fusione e di scissione
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e
di scissione). - 1. In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa'
soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del
periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via
telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla
societa' risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
3. In caso di scissione totale la societa' designata a norma del
comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla
frazione di periodo della societa' scissa, con le modalita' e i
termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del
codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle societa'.".
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 123-bis,
comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante "Testo unico delle
imposte sui redditi":
"Art. 123-bis (Scissione di societa). - (Omissis):
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa'
scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta
degli organi dell'amministrazione finanziaria, i soggetti e
i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se
la societa' scissa o quella designata non adempiono a tali
obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5
del suddetto articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2504 del
codice civile:
"Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere
fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso
per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
della societa' risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione."
Art. 7.Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi
1. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono abrogati.
Nota all'art. 7:
- La disciplina contenuta negli articoli 6 e 7,
abrogati dall'art. 7 del presente decreto del Presidente
della Repubblica, e' stata trasfusa nell'art. 13 del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti, emanato ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1999, n. 241,
che si trascrive:
"Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un
CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b),
del comma 1, del presente articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta
che dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con provvedimento amministrativo.".
Art. 8. Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione
unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno,
la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato
entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La
trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata
entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11
del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche
dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i
contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche
delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto,
ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del contribuente, per la
determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per
l'effettuazione dei controlli, nonche' gli altri elementi richiesti
nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle
entrate e' in grado di acquisire direttamente.".
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare
precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano
ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari
liquidatori con le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1
ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade
successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei
termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e'
dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta
amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno
solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla
nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della
procedura concorsuale.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione
della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3.".
Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, gia'
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 2000, n. 100, come ulteriormente
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione
in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
e' utilizzato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della
dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese
di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo art. 3. La dichiarazione annuale e' presentata
anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle
rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis2 del
medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero
entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine
scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni
registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il
fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata,
entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della
eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale.
5. (Abrogato).
6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la
conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 2, 3 e 4, all'art. 2, commi 7, 8, 8-bis e
9 e all'art. 3.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo
terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed
i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e
quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da
soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1) a 7), nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (Abrogato);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) le prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (soppresso);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso);
26) (soppresso);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1997,
n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 19-bis2 (Rettifica della detrazione) - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa
all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.".
Art. 9.Comunicazione dati I.V.A.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi restando gli
obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione
unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A.
annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette
dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore
aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformita'
al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che
per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche
disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui
all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonche' le persone
fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume
d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che si sono avvalsi per
l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di
gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano
singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria
attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni
attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni
intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non
imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di
oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana,
l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle
liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di
rettifica e di conguaglio.
5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di
sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione o l'invio di tale
comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili
le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.".
Note all'art. 9:
- Per il riferimento all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota
all'art. 8.
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "testo unico
delle imposte sui redditi":
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita'
commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali, e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita'
sanitarie locali.".
- Per il riferimento all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota
all'art. 3.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662":
"Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. (Abrogato).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori,
nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non
esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un
corrispettivo inferiore a quello reale si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire due
milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.".
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI RECANTI SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
E DI SCRITTURE CONTABILI FISCALI
Art. 10.
Semplificazione delle registrazioni
relative al plafond
1. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare o
importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, indicano in un apposito prospetto della dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese,
l'ammontare delle esportazioni, di cui alle lettere a) e b), comma
primo, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle operazioni
comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni
fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del
medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, risultante dalle relative fatture e
bollette doganali. I medesimi contribuenti forniscono agli organi
dell'Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta,
l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni
assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di
ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della
richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in
ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza
pagamento dell'imposta.
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante
disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore
aggiunto:
"1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo
comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia
superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma
dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto
delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi
soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione
di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo
inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come
ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta
percentuale del volume di affari, come sopra determinato,
dello stesso periodo di riferimento;
b) soppressa.
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' del modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, contenente l'indicazione del numero di
partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione
dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o
spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in
dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
stesse parti.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972:
"Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono
cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione di beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea, a cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. L'esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui
all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui
avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve
risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
Art. 11.
Abolizione delle annotazioni relative
alle liquidazioni periodiche I.V.A.,
soppressione dell'obbligo delle
dichiarazioni periodiche I.V.A.
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, riguardante il
regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di
imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina
la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni
eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni
ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui
e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il
contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione
finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la
liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si
applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilita' per gli aventi diritto di
presentare istanza di rimborso infrannuale.";
b) i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: ", e annota sul
registro gli estremi della relativa attestazione".
2. Nell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole:
"annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25".
3. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, sono soppresse le parole: ",
previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del citato
decreto n. 633 del 1972.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni, l'articolo 7 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore
aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti
arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per
oggetto altre attivita', possono optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro
il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri
solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 il
versamento e' effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre
successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di
ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello
0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla
predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
lire un miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le
somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1
per cento.".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
richiesto presentando all'ufficio competente entro l'ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza
prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla
dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto
articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla
prestazione delle garanzie.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo
comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di
imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in
alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare
massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente una dichiarazione
contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti
e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla
richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili
risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo,
effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997.".
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100
(Regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in
materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), gia'
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come ulteriormente
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il
contribuente, qualora richiesto dagli organi
dell'amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in
base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542.";
1-ter. Resta ferma la possibilita' per gli aventi
diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato).
2-ter. (Abrogato).
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il
limite di lire cinquantamila, il versamento e' effettuato
insieme a quello relativo al mese successivo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con
riferimento ai termini ivi stabiliti." .
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30,
detraibile dall'ammontare dell' imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono
dell'art. 74, concernente disposizioni relative a
particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all' imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione
provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di
cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999:
"Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto) - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a seicento milioni di lire per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei
relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di lire
cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La
liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e'
effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento,
fermo restando il termine per il versamento di cui alla
lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il
16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto
per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento
per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta
data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di seicento
milioni di lire relativamente a tutte le attivita'
esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta
applicazione per almeno un triennio e resta valida per
ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata, salvo revoca da
comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 442 del 1997.".
- Il testo vigente dell'art. 30, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza). - Se dalla dichiarazione annuale risulta
che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita'.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 443,
(regolamento concernente la previsione, a seguito del
provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale
riconoscimento del credito, delle possibilita' di computare
il medesimo in detrazione in un periodo successivo), come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui
pubblicato e' il seguente:
"1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a
seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta
la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti
dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del
provvedimento di diniego con contestuale indicazione del
credito spettante. Il relativo credito e' portato in
detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di
liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione
annuale.".
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 8 (Rimborsi e compensazioni di eccedenze di
crediti IVA). - 1. Non sono ammessi alla compensazione di
cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli
enti che si avvalgono della procedura di compensazione
della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di
cui all'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n.
241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa
imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali
delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle
societa' controllanti.
2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' richiesto presentando all'ufficio
competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal
decreto interministeriale 23 luglio 1975, unitamente alla
dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del
predetto art. 38-bis, se ricorrono le condizioni per
l'esonero dalla prestazione delle garanzie.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati
dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi
inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente una
dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di
cui al comma 2. Gli enti e le societa' controllanti che si
avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla
richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche
riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione
prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241,
del 1997.".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 38-bis, commi secondo e settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - (omissis) -
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate
nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)
e b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle ipotesi di
cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando
effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili
per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e
servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
(Omissis).
I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),
b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
previste nel presente articolo, quando concorrono le
seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno
cinque anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza
detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una
differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta
dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' a norma dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto
alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
40 per cento per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di
rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate
nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la
richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
- Il decreto ministeriale 23 luglio 1975, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975,
disciplina le modalita' per la esecuzione delle
disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e
successive modificazioni.".
- Per il riferimento all'art. 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 si veda la nota all'art. 2.
- Per il riferimento all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si veda la nota
all'art. 3.
Art. 12.Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili
1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i
libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno
facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di
cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei
termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario
annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui
al presente articolo.
2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214
del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle
previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Note all'art. 12:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973:
"Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta
di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo
titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in
accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
lettera precedente.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2214 del
codice civile:
"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che
siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa',
gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo
comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione. Nel registro devono
essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei
beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione,
il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il
fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del
periodo d'imposta precedente, il coefficiente di
ammortamento effettivamente praticato nel periodo
d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le
eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da
quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi
richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e
coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente
devolvibili deve essere distintamente indicata la quota
annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione.".
Art. 13.Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilita' semplificata.
1. I soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il
registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma
sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti,
alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
Note all'art. 13:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai
soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati
alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso
codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d)
del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui
all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
conseguiti in un anno intero non abbiano superato
l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',
sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli,
salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da
disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle
rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni
soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto
operazioni non soggette a registrazione annotano in un
apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella
prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono
tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si
considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come
ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel
periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del comma 3.".
- Per il riferimento all'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota
all'art. 12.
Art. 14.Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni
1. I soggetti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il
registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma
sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16, primo,
secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti,
all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di
contabilita' ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facolta'
di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, nei termini previsti dalla
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e
nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il
registro dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario
annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui
al presente articolo.
4. Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti
gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni
ammortizzabili.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 19 (Scritture contabili degli esercenti arti e
professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti e
professioni e le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13,
devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della
parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle
inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il
pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica
e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro
documento emesso. Nello stesso registro devono essere
annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle
lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte
o professione delle quali si richiede la deduzione
analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi
inoltre annotato, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i
quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai
sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee
e distinti per anno di acquisizione.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e
negativi rilevanti ai fini della determinazione del
reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte particolari modalita' per la tenuta
meccanografica del registro.".
- Per il riferimento all'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota
all'art. 12.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1996, n. 695 (regolamento recante norme per la
semplificazione delle scritture contabili):
"2. I contribuenti di cui all'art. 19, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, possono optare per il regime di contabilita'
ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella
dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, relativa all'anno
precedente, o nella dichiarazione di inizio di attivita'.
L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in
ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono
tenere:
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le
operazioni produttive di componenti positivi e negativi di
reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti
all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli
utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei
all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi
dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni
predette;
b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
c) il registro dei beni ammortizzabili con le
modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, fermo restando la facolta' di eseguire le
annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti
tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Art. 15.
Termine di registrazione dei corrispettivi
e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini
1. Nell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica
9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o
la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono
essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.".
Note all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, gia'
modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato e'
il seguente:
"Art. 6 (Adempimenti in materia di IVA). - 1. Per le
fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a
lire trecentomila puo' essere annotato con riferimento a
tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,
distinti secondo l'aliquota applicata.
2. Il differimento del momento di effettuazione
dell'operazione prevista nell'art. 6, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, riguarda solo le operazioni imponibili.
3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma
dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le
operazioni effettuate nel luogo in cui e' esercitata
l'attivita' di vendita, e' rilasciato lo scontrino o la
ricevuta fiscale.
4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo
scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in
ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con
unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, entro il giorno 15 del mese successivo.
5. (Abrogato).
6. Per le fatture relative ai beni e servizi
acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, puo'
essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in
luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel
quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal
destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare
imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette
doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali
ricorrono le condizioni di indetraibilita' dell'imposta
stabilite dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. (Comma soppresso)
9. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
a) art. 23, quarto comma;
b) art. 24, primo comma, terzo periodo;
c) art. 25, primo e quarto comma.
10. Dalla stessa data e' altresi' abrogato l'art. 1,
quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.".
- Si trascrive per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.".
Art. 16.
Perdite involontarie di beni
1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o
comunque indipendenti dalla volonta' del soggetto e' provata da
idonea documentazione fornita da un organo della pubblica
amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro
trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne
ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni
perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore
e' stato determinato.".
Note all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441
(Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle presunzioni di cessione e di acquisto), come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Non operativita' della presunzione di
cessione). - 1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera
per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora
vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Le cessioni previste dall'art. 10, n. 12), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono provate con le seguenti modalita':
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli
uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della
Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della
data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai
suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
b) emissione del documento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,
progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente
ricevente attesti natura, qualita' e quantita' dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di
cui alla lettera b.
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti,
accidentali o comunque indipendenti dalla volonta' del
soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da un
organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei
beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta
dell'amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi
in base ai quali detto valore e' stato determinato.
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni
di altro tipo e di piu' modesto valore economico e'
provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di
cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalita'
ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno
poste in essere le operazioni, le modalita' di distruzione
o di trasformazione, la natura, qualita' e quantita',
nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di
acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e
l'eventuale valore residuale che si otterra' a seguito
della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale
comunicazione non e' inviata qualora la distruzione venga
disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da
ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno
presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei
beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei
beni distrutti o trasformati non sia superiore a lire dieci
milioni, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e
dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in
cui avvengono le operazioni, nonche' natura, qualita',
quantita' e ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
vendite in blocco o di operazioni similari secondo la
prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di
cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996,
progressivamente numerato, da cui risulti natura e
quantita' dei beni, nonche' la sottoscrizione del
cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il
cedente annota, altresi', soltanto nell'esemplare del
documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare
complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni
ceduti. .
- Si trascrive per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa):
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI
DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
Razionalizzazione dei termini di versamento
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione
delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917,
e' effettuato entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della
dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di
gestione.
2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si effettuano in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del
saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta
precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di
quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con
l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo
di gestione.
Note all'art. 17:
- Per il riferimento all'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi si veda la
nota all'art. 5.
- La legge 23 marzo 1977, n. 97, reca "Disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi".
Art. 18.
Disposizioni modificative di termini
per adempimenti fiscali
1. Nell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la
parola: "febbraio" e' sostituita dalla seguente: "marzo".
Nota all'art. 18:
- Per il riferimento all'art. 7-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota
all'art. 1.
Art. 19.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato
l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in
ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni
dell'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.
4. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono
dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni
di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:
a) il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n.
97;
b) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1984, n. 17.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Economia e finanze, foglio n. 323
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato