Fallimento - compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo
Curatori fallimentari - Concordato preventivo - Compensi 2012 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30 Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012
Curatori fallimentari - Concordato preventivo - Compensi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30 Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonche' gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
Art. 2
1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3
1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.
Art. 4
1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1.
2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Art. 5
1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonche' un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.
Art. 6
1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.
Art. 7
1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3.
3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5.
Art. 8
1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 25 gennaio 2012
Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180
precedente decreto
Curatore fallimentare - Compensi - Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993)
D.M. 28 luglio 1992, n. 570 Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993)
Art. 1
Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell’art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quanto l’attivo non superi i 20 milioni di lire;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;
g) sino all’1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;
h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.
Al curatore è inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.
Art. 2
Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell’art. 1, tenuto conto dell’opera prestata.
Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell’opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull’ammontare dell’attivo, previste dall’art. 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all’art. 1, comma 2.
Art. 3
Qualora sia autorizzata la continuazione dell’attività economica dell’impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,25% sull’ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l’esercizio provvisorio.
Art. 4
Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dall’art. 2, comma 1.
Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 5% sull’importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Art. 5
Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all’art. 1, sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei casi di gestione previsti dall’art. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all’art. 3 del presente decreto.
Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all’art. 1 sull’attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall’art. 182 del regio decreto n. 267/1942.
Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all’art. 4, comma 2.
Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell’opera prestata.
Art. 6
Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1930, 1 gennaio 1945, 4 giugno 1949,16 luglio 1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987.
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