Omessa produzione della copia autentica del provvedimento impugnato - Causa di inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Rigetto dell'opposizione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19802 del 05/10/2015
In tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, sebbene non prevista a pena di inammissibilità della domanda dall'art. 99 l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007), cionondimeno può determinarne il rigetto, laddove il giudice, non potendo valutare in mancanza di tale documento le censure prospettate dall'opponente, sia nell'impossibilità di accertarne la fondatezza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19802 del 05/10/2015