Riparto finale - Osservazioni - Decreto di rigetto del giudice delegato - Reclamo al collegio ex art. 26, comma 1, l.fall. - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19847 del 05/10/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il giudice delegato rigetta le osservazioni al progetto di riparto finale dell'attivo, essendo il provvedimento reclamabile innanzi al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 26, comma 1, l.fall.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19847 del 05/10/2015