Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16214 del 31/07/2015
Credito derivante da contatto di mutuo - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Accertamento del capitale residuo - Prova della risoluzione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16214 del 31/07/2015
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art. 55, comma 2, l.fall., e non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora.